CdM - Decreto legge 45 del 2025-04-07, modifica esami di idoneità

Pubblicato: 10 aprile 2025

Si segnala che all’articolo 192, comma 4, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cd. T.U. scuola, sono aggiunti i seguenti periodi:  

«L’alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola  del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di  scrutinio finale.

Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta  da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico  regionale fra i dirigenti scolastici.

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto  svolgimento.

Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano  compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Ufficio di Presidenza 

Allegati

Decreto legge 45 del 7 aprile 2025 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazio.pdf

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