Autocertificazione titoli e servizi di segreteria - chiarimenti

Pubblicato: 25 luglio 2024

In relazione alla comunicazione integrativa del 4 u.s., da riferire a quella qui allegata e alla delibera 93/23-24 del C.d.I. posta all'Albo online, si precisa che fino a martedì 30 luglio sarà possibile venire direttamente in Segreteria, senza alcun appuntamento, negli orari soliti, mentre fino al 31 p.v. gli utenti potranno fissare appuntamenti con priorità assoluta per il ritiro dei diplomi o di attestati particolari (tipo PO/PN, POC/PC vel sim.), a far data dal 19/08/2024, visto che fra il 1° agosto ed il 18/08 tali appuntamenti saranno sospesi.
A parte casi del tutto eccezionali e da comprovare, si ricorda che esiste l'istituto dell'autocertificazione, di cui si riportano di seguito delle FAQ:
Cos'è l'autocertificazione?

È la dichiarazione, prevista dal D.P.R. 445/2000 (e ss.mm.ii.), che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Cosa si può dichiarare?

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Gli unici certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione sono quelli:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti.

Chi può dichiarare?
  • cittadini italiani (maggiorenni) e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia relativamente a stati, qualità personali e fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come si presenta?

Per l'autocertificazione la firma non va autenticata; è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall'interessato/a, senza necessità di autentica della firma e senza alcuna marca da bollo. 
La dichiarazione firmata può essere:

  • consegnata dall'interessato al responsabile del procedimento;

  • consegnata da persona diversa dal dichiarante con fotocopia del documento di identità del dichiarante;

  • spedita per posta/mail/fax con fotocopia del documento di identità del dichiarante;

  • spedita tramite PEC. 

Validità?

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati è di 3 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

Cordialmente,

il Dirigente

Prof. S.A.

Allegati

timbrato_firmato_Com._160_23-24_sospensione_delle_lezioni_e_chiusura_uffici_c.m._anticipat.PDF